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Il diritto alla costituzione di parte civile

Il Movimento Antiracket è costituito da associazioni senza fine di lucro costituite da imprenditori determinati a non addivenire a patti con la criminalità organizzata. A livello statutario spiccano tra le principali finalità delle singole associazioni quella di contribuire alla costituzione di nuove associazioni nel rispetto di una cultura ispirata ai valori della legalità e del libero esercizio del commercio sul territorio di riferimento. Attraverso specifiche iniziative atte ad informare e sensibilizzare sul ruolo che assumono le associazioni rispetto alle vittime del racket ed alle modalità in cui reagire e resistere a tale status.
Le attività di formazione ed impulso alla denuncia insieme alla attività di assistenza alle vittime e i risultati raggiunti, vengono annoverate in una sorta di Curriculum Vitae associativo a riprova della reale operatività sul territorio di riferimento dell’associazione. La sua allegazione in sede di costituzione in giudizio, fornisce al Giudice la misura del danno prodotto con conseguente legittimazione al risarcimento del danno prodotto.
Difatti prestare assistenza e solidarietà alle vittime del racket e dell’usura attraverso la costituzione di parte civile al loro fianco, seppur tra le finalità dell’associazione, ne rappresenta comunque una fase patologica della vita. Ciò comporta il dispendio di mezzi ed energie associative – al fine di tutelare la propria posizione in sede processuale – di qui le conseguenti richieste di risarcimento danno patrimoniale (cfr. Sentenza n° 1638/08 del 26/06/08 – Tribunale di Napoli XXXII Uff. G.U.P.) e non patrimoniale.
Se questi sono i presupposti l’associazione aspira infatti a garantire agli imprenditori e/o comunque alle vittime di reati quali l’usura e l’estorsione, il libero esercizio della propria attività di impresa scevra da qualsivoglia condizionamento criminale, favorendo in tal modo il naturale sviluppo delle attività produttive a tal fine impegnando contestualmente risorse umane e economiche.
L’imprenditore viene preliminarmente formato ed informato sulla necessità e sulle modalità con cui poter reagire e denunciare. Solo in seconda istanza, quando lo stesso assume la veste di persona offesa/vittima di reato, viene assistito e coadiuvato nella fase procedimentale dalla associazione che al suo fianco si costituirà parte civile.
La scelta relativa alla costituzione nel processo dell’associazione di quartiere e/o di quelle maggiormente rappresentative a livello provinciale o nazionale, dipende dall’ambito territoriale in cui il reato è stato commesso. In tal senso, qualora nel quartiere, nel rione o nel paese, non siano ancora state costituite associazioni di imprenditori, il Coordinamento Napoletano delle Associazioni Antiracket di concerto con la FAI, tende a porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla nascita ed operatività di nuove Associazione Antiracket.
Questo elementare sistema aggregativo è teso a riunire sotto il vessillo dell’antiracket imprenditori e commercianti di quartiere, formati ed informati sul fatto che una alternativa al mettersi a posto con il clan esiste. Nasce così in capo all’associazione, soggetto a se stante dagli imprenditori da cui è composta, il conseguente diritto al suo risarcimento del danno causato dal compimento dell’atto estorsivo nel territorio di riferimento ed in contrapposizione al Clan egemone, sempre più infastidito dalla esistenza del movimento. Questo sistema operativo ed associativo teso ad una continua gemmazione di associazioni da associazioni, tende allora a costituire la risposta della società civile allo strapotere della mafia e della camorra.

a cura dell’ avv. Alfredo Nello

La vittima del reato ed il mero danneggiato

Il codice di procedura penale, pur prevedendo una dettagliata normativa in riferimento ai poteri attribuiti alla persona offesa dal reato, non ne offre una definizione. La stessa può comunque essere identificata con il soggetto che subisce il danno al bene giuridico protetto dalla norma penale a causa della aggressione posta in essere dall’autore del reato. Nel caso di nostra spettanza colui che materialmente subisce l’estorsione con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale economicamente valutabile.
Diverso è il concetto di persona danneggiata dal reato. Lo stesso coincide con chiunque debba sopportare un pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale, ma sempre economicamente apprezzabile, in ragione del fatto reato altrui.
E’ stato così creato un sistema in cui convivono la persona offesa ed il danneggiato da reato con diversi poteri e diritti in considerazione anche della fase procedimentale o processuale in cui ci si trova. Il mero danneggiato dal reato (per intenderci l’associazione antiracket o il Comune) avrà diritto ad agire e diverrà formalmente parte del processo solo a seguito della costituzione in giudizio.
La persona offesa al contrario, diverrà anch’essa parte processuale solo con la costituzione in giudizio, ma alla stessa sono attribuite tutta una serie di diritti e facoltà durante la fase delle indagini preliminari fino alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare – avviso cui il danneggiato dal reato non ha diritto.
In tal senso il diritto alla costituzione di parte civile all’interno del processo penale è riconosciuto ai sensi dell’art. 74 c.p.p. al soggetto danneggiato dal reato in tal modo ricomprendendo in tale categoria sia la persona offesa dal reato in senso tecnico che il danneggiato in senso lato. Certamente il codice, pur riconoscendo ad entrambi la facoltà di costituirsi parte civile ne attua una diversa regolamentazione dei poteri procedimentali essendo nel soggetto persona offesa dal reato indiscutibilmente presente l’interesse del privato alla persecuzione penale del reo.
Basti pensare all’obbligo sussistente in capo all’Ufficio del Pubblico Ministero ai sensi del combinato disposto dell’art 369 c.p.p., che prevede la notifica della informazione di garanzia anche alla persona offesa dal reato e dell’art. 417 lett. a c.p.p. che prevede come requisito della richiesta di rinvio a giudizio l’indicazione delle generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione. Poteri non riconosciuti al mero danneggiato dal reato essendo lo stesso non definibile aprioristicamente in considerazione delle diverse tipologie di reati.
E’ proprio infatti in considerazione dei reati oggetto del presente lavoro che assume una particolare rilevanza questa distinzione. Il reato di estorsione, commesso ai danni di un imprenditore e con le finalità di agevolare una associazione a delinquere di stampo camorristico, vedrà quale persona offesa in senso tecnico l’imprenditore, il commerciante che è materialmente considerata la vittima del reato. Contestualmente creerà un danno alle attività commerciali ed all’immagine della città facendo sorgere un diritto al risarcimento del danno agli enti territoriali Comune, Provincia e Regione nonché alle Associazioni Antiracket, enti privati seppur dotati di un riconoscimento pubblico attraverso l’avallo prefettizio.

a cura dell’ avv. Alfredo Nello