CODICE ETICO DELLA RETE

“beati coloro che soffrono per causa di giustizia , ma guai a coloro che fanno soffrire per atto di ingiustizia! di qualunque specie e grado di ingiustizia: perché accogliere una raccomandazione o una speculazione, favorire particolarmente un amico a danno di un estraneo o di uno sconosciuto, usare un metro diverso nella valutazione del comportamento, delle attitudini, delle necessità degli uomini , è pure questo ingiustizia è pur questo offesa al prossimo , è pur questo ribellione al comando divino”
Piero Calamandrei

“molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. ma l’avvocato no. L’avvocato non può essere un puro logico o un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli uomini e farli vivere in sè, assumere su di se i loro doveri e sentire come sue le loro ambasciate”
Piero Calamandrei

Premessa al Codice Etico e di Autoregolamentazione

L’assistenza legale è un diritto di tutti gli individui. una assistenza legale, fondante le proprie linee guida al forte senso dell’etica e della morale, orientata alla salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati in funzione del principio di uguaglianza, è il diritto primo dell’utente di rete legale etica.
“Rete Legale Etica”, d’ora innanzi “la rete”, nasce infatti dall’idea di promuovere un agire professionale improntato ai saldi principi dell’etica vivente nella ferma convinzione che l’accettazione di un incarico professionale non possa utilizzare come unico parametro quello della logica del profitto. al contrario deve trovare le proprie motivazioni nell’esercizio costante dei diritti fondamentali, primi fra tutti il principio di uguaglianza nella sua articolazione sostanziale (art.3 cost.), il principio di solidarietà nel suo valore protettivo (art.2 cost.) e il diritto di difesa nella sua azione a tutela e salvaguardia del bene della vita (art. 24 cost.).
In quest’ottica l’adesione che si chiede al professionista coinvolge la coscienza dello stesso in un rapporto dialettico con i valori espressi dalla carta costituzionale così da rinvenire agili strumenti capaci di orientare le ragioni del proprio agire ed in tal senso anche scegliere se aderire o meno alla struttura della rete operando attivamente affinché i principi da questa espressi siano condivisi sempre da più persone.
I professionisti che la compongono sono così accomunati ed animati dall’aver improntato la propria attività lavorativa a lealtà, onorabilità ed alta qualificazione professionale nonché al costante rispetto della costituzione, della legge e del presente codice etico e di autoregolamentazione.
La rete è strutturata in maniera coerente e professionale. ogni partecipante ne accetta e condivide principi e regole quale unica condizione necessaria e sufficiente al fine di permanervi.
Gli operatori del progetto ne condividono così l’alto valore morale ed il forte senso etico. nei limiti delle rispettive competenze e funzioni, il professionista garantisce che a ciò si uniformeranno partners, collaboratori e dipendenti che a qualsiasi titolo entreranno in contatto con il proprio studio professionale.

Codice etico e di autoregolamentazione

Art. 1
(il libero professionista)

Il libero professionista, autonomo ed indipendente, opera esclusivamente al fine di tutelare i diritti della persona per i fini della giustizia, con rispetto, onore e decoro.
Nel rispetto della costituzione, della legge e del presente codice etico e di autoregolamentazione garantisce il diritto alla inviolabilità della difesa rivendicando al contempo il proprio diritto all’autodeterminazione nella accettazione di un incarico in base a parametri svincolati dalla mera logica del profitto.
Il rispetto dei profili etici, morali e deontologici espressi presente codice e nel protocollo operativo allegato, uniti ad una formazione permanente attraverso lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e sociale, garantiscono la coerenza del professionista alle scelte compiute nonché la permanenza dello stesso nel progetto della rete.
Il professionista, ogni qualvolta spenda il nome di rete legale etica, si impegna a conformare la propria condotta professionale e personale, ai principi che la caratterizzano nell’esclusivo interesse dell’utente.

Art. 2
(principi fondamentali)

Il professionista aderente alla rete ne condivide principi e regole senza riserve in tal senso decide di improntarvene comportamenti individuali e collettivi, impegnandosi in particolare a:
• rivendicare quale professionista aderente alla rete la propria autonomia professionale, che sola ne garantisce la libertà e l’indipendenza da qualsivoglia potere o condizionamento, in tal modo rafforzando il rapporto di fiducia con gli utenti di rete legale etica;
• favorire il sorgere e lo sviluppo di una cultura giuridica e sociale laica ed improntata al rispetto dell’uomo ed alla tutela delle categorie più deboli, ancorandone l’agire ai principi della trasparenza e della coerenza nei rapporti con i propri utenti;
• contrastare ogni forma di discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, classe sociale o di qualsiasi altra sorta nel nome dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 co 2 cost.). in tal senso pone la sua azione a servizio ed a tutela di categorie svantaggiate di ogni genere con particolare riferimento a minori, stranieri e vittime di mafia e terrorismo quale opportunità di dialogo e di crescita perché i diritti e le libertà si impongano sul razzismo e sulla violenza;
• promuovere la professionalità e la competenza in senso meritocratico ponendo come antitetico al proprio agire tutti quei comportamenti tesi al raggiungimento di obbiettivi attraverso la pratica delle “raccomandazioni” in dispregio della qualità e del servizio reso agli utenti;
• improntare il rapporto con l’utente ad onestà e trasparenza, attraverso la previa determinazione delle spettanze professionali dovute o la parametrazione certa delle stesse, al contempo richiedendo all’utente il puntuale rispetto delle pattuizioni con lo stesso definite.
• incentivare la diffusione di iniziative volte ad evidenziare e denunciare, anche al di fuori della mera attività professionale, ogni e qualsiasi forma di prevaricazione posta in essere a danno del più debole. in tal senso contribuire in maniera diretta, attraverso i principali mezzi di informazione, a diffondere senso etico e morale in tutti i settori della vita pubblica;
• incentivare l’utilizzazione in campo professionale della tecnologia e lo sviluppo dell’accesso alle consulenze professionali on-line quale mezzo di prevenzione della litigiosità tra le parti, sia in campo civile che penale, nel tentativo di avvicinare la professionalità quanto più possibile alla vita di ogni giorno e a contatto diretto con l’utente;

Art. 3
(sviluppo del progetto e diffusione dei principi)

La rete, incentiva ogni singolo professionista aderente a porre in essere iniziative atte a diffonderne i principi partecipando attivamente alla formazione delle singole sezioni del portale.
Difatti in considerazione della tipologia “aperta” del progetto il professionista potrà in ogni momento comunicare e/o inviare al web-master del portale approfondimenti, modulistica ed info relative a sezioni già esistenti o suggerirne di ulteriori, nonché prendere parte attiva alle sezioni del blog della rete.
Il web-master, di concerto con la rete e valutatene l’opportunità procederà alla pubblicazione della relativa sezione e/o documentazione a firma del professionista che ne ha richiesto e/o proposto la pubblicazione garantendone in tal senso genuinità e paternità del documento

Art. 4
(autoregolamentazione etica e comitato di controllo etico)

La puntuale e corretta applicazione delle norme del codice etico e di autoregolamentazione è condizione necessaria e sufficiente alla permanenza in rete.
Considerato lo spirito che anima la rete e la natura pertanto assolutamente gratuita della permanenza nella stessa del singolo professionista si rileva come le regole e i principi espressi all’interno del presente codice siano di natura prettamente etico – morale non comportando in tal senso alcun obbligo sanzionabile in conformità a leggi o regolamenti di alcun genere, ma esclusivamente in conformità a quanto previsto dal presente codice etico e di autoregolamentazione
Con il presente codice viene istituito un comitato di controllo etico, d’ora innanzi comitato, teso a vigilare sulla corretta applicazione del codice stesso dirimendo prevalentemente eventuali questioni interpretative nonché in casi eccezionali e di particolare gravità, decidere in ordine alla applicazione di sanzioni disciplinari.
Il comitato ha sede virtuale in seno al portale di “rete legale etica” ed è composto dagli ideatori del presente codice etico e di autoregolamentazione, opera informalmente in assoluta libertà ed autonomia comunicando ed interagendo con utenti e professionisti attraverso posta elettronica.

Art. 5
(accesso alla rete e gestione della casistica)

La rete, nel rispetto dei principi posti a suo fondamento, non percepisce per ciò alcuna provvigione in riferimento alla casistica veicolata verso i professionisti che compongono la rete nel pieno rispetto della’art. 19 cod. deontologico forense. una scelta contraria ne snaturerebbe implicitamente il fine e la funzione.
Salvo i casi di contatto diretto con il professionista, il webmaster di rete legale etica, effettuato così un preliminare screening delle richieste di assistenza, le veicola verso i pool di professionisti maggiormente rispondenti alle esigenze del caso concreto che assumono così l’incarico a titolo personale e nel rispetto dei principi e delle regole della rete avendone accettato le regole espresse dal presente codice.
L’adesione alla rete avviene attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, soggetto alla accettazione del comitato di controllo etico, con il quale il libero professionista accetta di contribuire allo sviluppo del portale attraverso contributi di tipo dottrinario e/o culturale. la comunicazione dei propri dati di riferimento e la immissione degli stessi in rete costituisce condizione necessaria e sufficiente alla ammissione del professionista in rete.
In tal senso la rete non è caratterizzata in alcun modo dalla instaurazione di rapporti di lavoro a qualsiasi titolo subordinato ma dalla condivisione dei principi che esprime. attraverso il comitato di cui al presente codice, si riserva la facoltà di esclusione del professionista la cui condotta non dovesse uniformarsi ai principi espressi nel codice etico e di autoregolamentazione all’uopo predisponendone i meccanismi. la esclusione del professionista avviene attraverso la cancellazione dei propri riferimenti dal portale della rete.
Il comitato valuterà annualmente in considerazione delle esigenze comunicative della rete, eventuali modifiche o innovazioni apportate al presente codice etico nonché alla struttura stessa del progetto di rete legale etica. ciò proprio in considerazione della particolari finalità che si pone la rete attraverso una sempre maggiore adesione e diffusione dei principi dalla stessa espressi.

Art. 6
(procedimento disciplinare informale – modifica del codice)

Il professionista con la accettazione dei principi espressi acconsente che rete legale etica, attraverso il comitato, vigili sulla corretta applicazione delle norme del presente codice etico e di autoregolamentazione.
Il comitato opererà attraverso la redazione di pareri vincolanti ed annualmente potrà procedere a revisione ed aggiornamento del presente codice etico e di autoregolamentazione la cui comunicazione sarà da intendersi avvenuta nei confronti degli aderenti all’atto della pubblicazione on-line sul portale ufficiale della rete.
Il comitato provvederà ad utilizzare sanzioni disciplinari solo in casi eccezionali e di particolare gravità, adeguandone l’effetto alla tipologia di violazione tenendo conto dell’eventuale reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
In tal senso sottoposte a controllo del comitato sono le attività poste in essere dal professionista in riferimento a singoli episodi su cui lo stesso notizierà il comitato in base a quanto specificamente disposto dal protocollo operativo e con le modalità informali proprie della tipologia di giudizio di ordine meramente etico – morale.
Il comitato potrà applicare specifiche sanzioni anche qualora il comportamento posto in essere dal professionista sia inerente la sfera privata di questo e, divenuto pubblico, sia in palese contrasto con i valori espressi dal presente codice riflettendosi inevitabilmente sulla reputazione del professionista e sull’immagine di rete legale etica.
Nel caso in cui i comportamenti commissivi e/o omissivi posti in essere dal professionista in palese violazione delle norme e regole del presente codice siano molteplici la sanzione dovrà essere unica. questa potrà essere disposta unilateralmente dal comitato attraverso la diretta cancellazione dei dati del professionista dal portale.
In generale, i provvedimenti applicabili sono:
1. richiamo e redazione di parere informativo;
2. la censura e redazione di parere informativo;
3. la sospensione;
4. cancellazione dalla rete web.
Provvedimenti, richiami e comunicazioni saranno comunicati esclusivamente a mezzo e-mail al di fuori della cancellazione che potrà essere operata direttamente dal web-master su indicazione del comitato.

Il comitato valuterà insindacabilmente se far precedere l’applicazione della cancellazione dal portale della rete da:

1)richiamo verbale o scritto anche via e-mail

2)colloquio telefonico o verbale

Art. 7
(cause ostative all’accesso in rete legale etica)

Non è consentita l’adesione alla rete al professionista che alla data di richiesta di accesso sia stato:

a) condannato o vi sia stata una richiesta di rinvio a giudizio per reati che offendano i principi espressi dal presente codice; a titolo meramente esemplificativo si indicano reati di mafia in senso stretto o commessi avvalendosi della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, delitti aventi ad oggetto la prevaricazione a qualsiasi titolo attuata in dispregio dei diritti fondamentali riconosciuti all’individuo, nonché corruzione e concussione nelle diverse forme previste;
b) oggetto di provvedimenti disciplinari per comportamenti tenuti dal professionista in violazione del codice deontologico professionale dell’ordine di appartenenza e comunque in violazione del presente codice etico e di autoregolamentazione salvo diverso parere del comitato di controllo etico;
c) partecipe di comportamenti, non esclusivamente in ambito professionale, ritenuti dal comitato di controllo etico, non rispettosi dei principi propri del presente codice etico e di autoregolamentazione e del protocollo operativo.

Nota: il presente codice etico e di autoregolamentazione e l’intera rete legale etica non è in contrasto con quanto stabilito nel sistema legislativo italiano e nei singoli codici deontologici dei professionisti aderenti; in tal senso è opportuno coglierne la funzione di mero riferimento etico-morale integrativo e non sostitutivo alle suddette norme di riferimento.

(il presente codice è stato redatto grazie al contributo integrato degli avvocati ideatori e fondatori del progetto di rete legale etica)


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