Aspetti tecnici e legislativi delle frodi alimentari

La frode è intesa come condotta illecita dettata da intenzione dolosa e tale da creare danno ad altri. Nel settore alimentare sono considerate condotte illecite quelle che ledono i diritti legali e commerciali (contrattuali/patrimoniali) del consumatore.
Il reato di frode è stato inserito nel D.Lgs 231/2001, insieme ad altri reati di natura industriale, tra i presupposti atti a determinare la concorrente responsabilità amministrativa dipendente dal reato, della persona giuridica cioè della società/azienda che accoglie l’agente del reato stesso.
Quando si parla di frodi alimentari si fa riferimento alla produzione, trasformazione, distribuzione e quindi al commercio di alimenti non conformi alla normativa vigente. Le frodi alimentari si dividono in due tipologie:
FRODI SANITARIE che consistono nel ledere i diritti legali del consumatore e quindi nel rendere nocive le sostanze alimentari, attentando e ledendo la salute del consumatore (art.32 Costituzione – Tutela della salute pubblica): Possono essere commesse da ”chiunque detiene per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il consumo,acque,sostanze o cose da altri avvelenate,adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica”.
FRODI COMMERCIALI che ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore (C.P.Tutela della buona fede del consumatore – lealtà degli scambi commerciali). Si tratta di reati compiuti da chi nell’esercizio del commercio ”consegna all’acquirente una cosa per un’altra o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità”. In tal modo non si rendono “nocive” le sostanze alimentari,ma si realizza un inganno ed illecito profitto a danno del consumatore ( es. vendita per tara merce = pesare la carta con la merce).
L’approccio al sistema sanzionatorio delle frodi alimentari penalmente rilevanti si lega alla riconducibilità delle trasgressioni a tre diversi livelli:
Il primo livello (Reati di pericolo concreto = nocività’) riguarda la disciplina prevista dagli articoli 439, 440, 442, 444, 452, 514, 515, 516, 517,del Codice penale.
Il secondo (Reati di pericolo potenziale=PERICOLOSITA’) riguarda la Legge n° 283/1962 inerente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;
Il terzo riguardale normative specifiche di settore che disciplinano la composizione (in natura o nel disciplinare) e le modalità di conservazione dei prodotti alimentari.
CODICE PENALE
Reati di pericolo concreto (nocività)
Art. 439: avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Art.440: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Art.441: adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute Art.442: commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Art.444: commercio di sostanze alimentari nocive
Art.452: delitti colposi contro la salute pubblica
Reati di pericolo concreto (inganno ed illecito profitto)
Art.514: frodi contro le industrie nazionali
Art.515: frode nell’esercizio del commercio
Art.516: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art.517: vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art.517 bis: circostanza aggravante
Il Codice penale riguarda i reati di pericolo concreto (nocività) commessi mediante frode sanitaria o commerciale (inganno e illecito profitto) ed infatti punisce le condotte illecite di adulterazione, contraffazione e sofisticazione di sostanze alimentari atte a produrre danni alla collettività (erga omnes).
Le disposizioni della LEGGE 283/62 (art.5) sanzionano invece le violazioni (reati di pericolo potenziale = pericolosità) quindi le condotte illecite di alterazione delle sostanze alimentari concernenti la genuinità (= sostanza alimentare che contiene con la max. esattezza le sostanze o
i loro quantitativi previsti da natura o disciplinare, e che non contiene additivi vietati) l’integrità (stabilità della composizione biologica-chimica-fisica) e la purezza (sostanza adatta al consumo umano dal punto di vista commerciale, merceologico, legislativo ed igienico-sanitario) dei prodotti alimentari. Detta legge assoggetta a vigilanza e controllo per la tutela della salute,la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all’alimentazione umana(art.1,3,4-UPG); inoltre prevede,tra l’altro, l’autorizzazione sanitaria (art.2 – oggi trasformata in DIA/SCIA per la registrazione /riconoscimento); prevede l’etichettatura dei prodotti alimentari (art.8); prende in considerazione le pubblicità improprie ed ingannevoli (art.13).
Legge 283/62 art. 5
E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere o detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne (variate) la composizione naturale (o da disciplinare), salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (O.M. II.XI78-Reg.CE2073/05)
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) abrogato
f) abrogato
g) con aggiunta di additivi chimici (D.M.209/92) di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisione annuale;
h) che contengono residui di prodotti (fitosanitari) usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza (LMR) e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra un trattamento ed il successivo (persistenza), tra l’ultimo trattamento e la raccolta (carenza) e per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo (tempo di persistenza; tempo di carenza; tempo di rientro (nel campo trattato); DL50 (= dose di veleno che uccide il 50% degli animali trattati).
Nel 1999 con il D.Lgs n°507 del 30 dicembre ‘99 viene introdotto nel quadro normativo nazionale la “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio” che porta il
legislatore a trasformare, in varie norme vigenti, le sanzioni penali in sanzioni di natura amministrativa. Tuttavia non sono depenalizzati i reati previsti dagli articoli 5, 6, 12 della Legge 283/62. Lo stesso Decreto, all’art. 5 introduce nel Codice Penale l’art. 517 bis che prevede la “circostanza aggravante” per le violazioni che interessano le produzioni alimentari protette da marchi europei. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516, 517 C.P. sono aumentate (aggravate!) se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti e bevande protetti da marchi europei (DOP-IGP- STG). In tali casi il Giudice di I° grado,nel pronunciare la condanna, se il fatto è di particolare gravità da cui sia derivato danno per la salute pubblica o in caso di recidiva specifica, dispone la revoca del provvedimento che autorizza l’attività commerciale cui segue chiusura definitiva; in casi meno gravi dispone la sospensione del provvedimento con chiusura temporanea da cinque giorni a tre mesi.
In tale contesto vanno ricordati inoltre altri articoli del codice penale come l’art. 473 C.P. (Contraffazione e Alterazione dei marchi europei), art.474 C.P. (Introduzione e Commercio negli Stati UE di prodotti con marchi contraffatti o alterati), art. 474 bis C.P. (Confisca di tali prodotti), art.474terC.P. (Circostanza aggravante: per dettagliata organizzazione delle azioni delittuose), art.474 quater C.P. (Circostanza attenuante: per dimostrazione di collaborazione).
La Legge 99/2009 a sua volta ha introdotto nel Codice Penale gli artt.517 ter (Fabbricazione e Introduzione/Commercio di prodotti DOP-IGP-STG con marchi EU usurpati -per profitto), 517 quater (Contraffazione-imitazione perfetta e Alterazione – imitazione imperfetta – di prodotti contrassegnati da marchi europei -per profitto), 517 quinquies (circostanza attenuante per dimostrata collaborazione), riguardanti altre fattispecie penali inerenti tali produzioni.
Il D.Lgs 297/2004 aveva già previsto disposizioni sanzionatorie amministrative riguardo a violazioni che interessavano le produzioni protette da marchi europei, senza tralasciare di prevedere la “riserva penale” per le varie fattispecie considerate nel Decreto stesso. Per cui con la promulgazione della Legge 99/2009 viene a configurarsi un “concorso di norme” tra le due disposizioni legislative. Le due norme realizzano un concorso formale in quanto tutelano diverse oggettività giuridiche(la legge 99/2009 tutela la buona fede del consumatore; il D.Lgs 297/2004 tutela la salute del consumatore) e quindi sono entrambe applicabili, per cui utilizzando l’art 24 della Legge 689/81 ne deriva la competenza a conoscere del Giudice unico di 1° grado per entrambe le violazioni. Per la violazione amministrativa il Giudice può delegare a procedere l’Organo che l’ha accertata.
Di recente il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione ha presentato una bozza del Codice della sicurezza alimentare già sottoposto alla visione della Commissione Interregionale per il parere,in attesa di discussione al tavolo della Conferenza Stato-Regioni, che prevede la depenalizzazione dei reati alimentari con la sparizione dell’azione penale (Capo VI). Ciò ha suscitato notevoli proteste da parte di tutte le Associazioni di categoria ed in specie dei consumatori, con blocco dei lavori sul Codice.
Va inoltre ricordato che il Ministero della Salute, periodicamente pubblica, giusto art.8 della Legge 462/86 (metanolo!!), un DECRETO Min. Salute contenente l’elenco delle ditte commerciali e dei produttori del settore alimentare che hanno riportato condanne con sentenza passata in giudicato.
A proposito poi dell’art. 452 del C.P. (Delitti colposi contro la salute pubblica) viene precisato che quando i fatti previsti dagli art. 440, 442, 444 sono commessi per COLPA (lieve-media-grave per imprudenza, imperizia, negligenza) e non per dolo, le pene stabilite dagli articoli citati sono ridotte da un terzo ad un sesto.
Il D.Lgs 109/92 (ETICHETTATURA prodotti alimentari), nella fattispecie di etichettatura irregolare o assente=mancanza (sentenza Cassazione n°27704/2010) realizza concorso di norme con l’art.515
del C.P. Si tratta, infatti, di concorso formale in quanto le due norme tutelano diverse oggettività giuridiche (il D.Lgs 109/92 tutela la salute pubblica mentre l’art 515 del CP tutela la buona fede del consumatore) e pertanto le norme sono entrambe applicabili (art.24 Legge 689/81).
Per le frodi alimentari su trattate va presa in considerazione anche la FORMA TENTATA DEL DELITTO che consiste nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere la fattispecie di reato senza che,tuttavia, si verifichi il pericolo per la salute.
FATTISPECIE DI FRODI ALIMENTARI
Adulterazione (Codice Penale art. 440,442) Azione fraudolenta consistente in
“modificazione“non dichiarata (in etichetta), dei componenti del prodotto alimentare. Il prodotto viene privato di componente utile per la sua efficacia nutritiva e/o si aggiunge sostanza di scarso valore per aumentare il peso /volume. Modificazioni nella composizione analitica del prodotto alimentare per aggiunta o sottrazione di componenti senza che il prodotto venga modificato in maniera apprezzabile (latte scremato X intero—latte, vino annacquati).
Contraffazione (Codice Penale art. 440.442) Azione fraudolenta a “imitazione perfetta” per
far apparire un prodotto alimentare dotato di caratteristiche diverse da quelle che realmente possiede. Il prodotto viene presentato e dichiarato con caratteristiche di un prodotto più pregiato. Totale “sostituzione” di una sostanza alimentare con un’altra di minor pregio,ingannando il consumatore. Frode molto pericolosa quando per sostituire i componenti originali/naturali si utilizzano sostanze nocive.(olio di semi (di colza =ac.erucico!!) X olio d’oliva—margarina X burro).
Sofisticazione (Codice Penale art.515/art.5 L. 283/62) Azione fraudolenta consistente nel
sostituire alcuni costituenti del prodotto alimentare con altri di minor pregio. Il prodotto viene trattato in modo da renderlo più attraente o simile ad altri prodotti più pregiati e quindi più costosi. “Aggiunta” all’alimento di sostanze estranee alla sua composizione X migliorare aspetto— X mascherare difetti vari e di procedimenti produttivi—X ravvivare il colore (nitriti nitrati) –X mascherare uso di materie prime di cattiva qualità. Impiego di coloranti e conservanti non autorizzati o se autorizzati quando sono aggiunti in quantità superiore al limite di legge o fuori dalle procedure di legge(vino:solfiti)(alcool etilico sostituito con alcool metilico=metanolo!!!)
Alterazione (Legge.283/62 art. 5) Azione fraudolenta consistente nella “variazione” delle caratteristiche di composizione ed organolettiche e quindi nutrizionali di un prodotto alimentare, dovuta a fenomeni degenerativi spontanei o inadeguata/errata modalità di conservazione.(eccessivo prolungamento dei tempi di conservazione: scadenza –t.m.c.).
Nei prodotti alimentari, sia naturali che composti-preparati secondo un dato disciplinare, sono presenti vari costituenti in determinate proporzioni che vanno mantenuti costanti salvo modificazioni previste per legge (solfiti!!). I coadiuvanti tecnologici, ad es., usati nelle lavorazioni per coadiuvare il processo produttivo, non debbono assolutamente residuare all’interno del prodotto alimentare. (Es. assenza di esano – gas utilizzato per l’estrazione – nell’olio di sansa di olivo).
FATTISPECIE DI FRODI ALIMENTARI:
 false dichiarazioni in merito alla provenienza,alla qualità, alla composizione, ed alle caratteristiche di un prodotto alimentare;
 indicazioni ingannevoli ed insidiose atte a magnificare indebitamente un prodotto alimentare e le sue caratteristiche;
 mancata corrispondenza degli ingredienti dichiarati in etichetta(realizzata attraverso l’assenza o minor contenuto);
 mancata dichiarazione degli ingredienti vietati o di minor valore (olio d’oliva in luogo di olio extra vergine di oliva;
 manipolazioni della data di scadenza o del termine minimo di conservazione;
* Già Direttore SIAN ASL Taranto

a cura dell’ avv. Fedele e della Dott.ssa Mazzola

Le frodi negli alimenti di origine animale