Una creatura giurisprudenziale

La Costituzione di parte civile delle Associazioni Antiracket: una creatura giurisprudenziale

La Giurisprudenza, di legittimità e di merito, è oramai consolidata nel ritenere ammissibile la costituzione di parte civile delle associazioni Antiracket quali portatrici di un diritto soggettivo proprio in cui l’interesse diffuso si concretizza divenendo interesse alla tutela di un bene determinato, quale è nel caso di specie, la libertà di iniziativa economica privata.

Il diritto dell’associazione antiracket a intervenire nel processo penale attraverso la costituzione in giudizio, esercitando in tal senso l’azione civile ed assistendo la persona offesa, ad oggi resta un prodotto della più attenta ed analitica Giurisprudenza:
L’esperienza dell’associazionismo napoletano ha infatti posto in condizione Giudici di merito del Tribunale partenopeo e non solo, di contribuire notevolmente all’evoluzione del percorso giurisprudenziale in materia di costituzione di parte civile delle associazioni antiracket.
La Magistratura togata partenopea ha difatti riconosciuto l’esistenza di un danno economicamente apprezzabile motivando in tal senso decine di sentenze di cui un gran numero ad oggi definitive. Il percorso intrapreso dalle associazioni potrebbe in tal senso trovare terreno fertile al fine di un possibile ed auspicabile riconoscimento legislativo del danno e del diritto a costituirsi in giudizio iure proprio.
Il processo ha come fine ultimo quello di verificare l’attendibilità della ipotesi accusatoria sulla cui base l’ufficio del Pubblico Ministero ha ritenuto di esercitare l’azione penale. Questa verifica procede a prescindere dalla presenza o meno all’interno del processo in qualità di parte processuale del soggetto danneggiato dal reato. In tal senso la cd parte civile assume il ruolo di parte eventuale.
Questa espressione non deve però trarci in inganno. Difatti alla costituzione di parte civile all’interno del processo penale sono difatti collegati effetti rilevanti sia per la persona offesa che per la persona danneggiata dal reato. Sulla differenziazione delle due figure ci soffermeremo in seguito, mentre ora è di preliminare importanza comprendere quali siano gli effetti per la parte danneggiata dal reato relativi alla costituzione di parte civile nei confronti dell’autore del reato che ha leso un proprio diritto soggettivo.
Il codice penale prescrive difatti che chiunque abbia commesso un reato che abbia cagionato un danno è obbligato a risarcirlo. In tal senso la sede propria per la richiesta di risarcimento danno al fine di vedere lo stesso ristorato in termini patrimoniali e non patrimoniali è quella del processo civile. Con la citazione in giudizio del presunto responsabile si richiede al giudice civile di valutare attraverso una verifica processuale del fatto, la sussistenza di quel rapporto di causa effetto tra condotta dell’autore e danno cagionato all’offeso. Il tutto con una tempistica indiscutibilmente ben più ampia rispetto agli stretti tempi del processo penale.
Alla persona offesa danneggiata dal reato è infatti data la possibilità di scegliere la sede dalla stessa ritenuta più opportuna al fine di vedere accertato e quantizzato il danno subito. La costituzione di parte civile costituisce allora il mezzo attraverso cui esercitare l’azione civile all’interno del processo penale, garantendo al contempo alla parte offesa di assumere un ruolo attivo all’interno del processo penale, teso si all’accertamento della verità processuale ma contestualmente alla salvaguardia dei diritti propri della persona offesa.
Difatti la presenza della parte civile all’interno del processo penale ha ulteriori effetti positivi per l’offeso come la possibilità di essere assistito da un difensore qualora venga ascoltato nel corso del processo quale teste a carico, la possibilità di vedere in tempi maggiormente ristretti riconosciuta la esistenza di un danno, agire in seconda istanza in sede civile avendo già accertato in sede penale la esistenza di un danno e le responsabilità nella causazione dello stesso.

a cura dell’ avv. Alfredo Nello